PROCEDIMENTO Pubblicazione situazione patrimoniale dei Consiglieri provinciali
Area Attività
Presidenza
Oggetto
Pubblicazione situazione patrimoniale di titolari di cariche pubbliche elettive
Requisti richiesti
Essere Consiglieri in carica
Modalità di Richiesta
Moduli consegnati ai Consiglieri dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale
Scia
NO
Silenzio Assenso
NO
Procedimento d'Ufficio
SI
Modalità di Erogazione
L’Ufficio Presidenza del Consiglio provinciale, provvede alla raccolta dei documenti consegnati dai Consiglieri e alla pubblicazione sul sito web della Provincia
Termine Conclusione Procedimento
Entro 30gg dalla presentazione dell’ultima denuncia dei redditi i Consiglieri devono presentare la copia della stessa e le dichiarazioni attestanti la variazione della situazione patrimoniale. L’ufficio Presidenza del Consiglio provvede immediatamente alla loro pubblicazione sul sito web.
Costi
Nessuno
Modalità di Pagamento
Nessuna
Documenti
I consiglieri provinciali sono tenuti a depositare copia della propria denuncia dei redditi, dichiarazione della situazione patrimoniale e delle spese elettorali tramite compilazione di appositi modelli inviati dall’Ufficio Presidenza del Consiglio provinciale
Normativa
Art. 2, della L. 441/1982: “Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l`ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l`esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l`apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» ; 2) copia dell`ultima dichiarazione dei redditi soggetti all`imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l`attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l`apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell`articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono. I senatori di diritto, ai sensi dell`articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell`articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l`ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall`ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.”Art. 3 della L. 441/1982: “Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all`imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell`articolo 2 sono tenuti a depositare un`attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell`anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell`articolo 2.”Art. 14 del D.lgs n.33/ 2013: 1. “Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:a) l`atto di nomina o di proclamazione, con l`indicazione della durata dell`incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all`assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all`assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l`indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all`articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell`organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all`articolo 7.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell`incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell`incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Incaricati a cui chiedere informazioni
Silvia Monti; Rossella Mariotti
Strumenti di tutela
Ai sensi dell`art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il provvedimento finale è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato. entro il termine di 30 giorni. E` fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.). Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on line http://pistoia.difesacivica.it/) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza. Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico Territoriale
Indirizzo Uffico
Piazza San Leone, 1 - Pistoia
Telefono/Fax ufficio
0573374328 / 0573374575
eMail dell'ufficio
Orario Apertura Uffici
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 9.00-14.00Martedì e Giovedì 9.00-14.00 e 15.00–17.00
Servizio Competente
Servizio Affari Generali...
Nominativo del Resp. Proc.
Rossella Mariotti
Telefono del Resp. Proc.
0573 374328
eMail del Resp. Proc.
Nominativo del Resp. Prov. Finale
Rossella Mariotti
Telefono del Resp. Prov. Finale
0573 374328
eMail del Resp. Prov. Finale
Nominativo dell'incaricato del potere sostitutivo
Silvia Monti
Telefono dell'incaricato del potere sostitutivo
0573374327
eMail dell'incaricato del potere sostitutivo
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