PROCEDIMENTO Congedo parentale

Area Attività
Personale
Oggetto
Richiesta di assentarsi dal servizio secondo quanto previsto dall`art.32 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001
Requisti richiesti
Dipendente dell`Amministrazione a tempo indeterminato o determinato
Modalità di Richiesta
Modulo pubblicato sulla Bacheca Intranet della Provincia di Pistoia alla Directory Personale – Modulistica: La Maternità
Scia
NO
Silenzio Assenso
SI
Procedimento d'Ufficio
NO
Modalità di Erogazione
A seguito della richiesta presentata dal dipendente, vistata dal Dirigente di assegnazione, l`Ufficio rilevazione presenze provvede all`inserimento del giustificativo.
Termine Conclusione Procedimento
Ai sensi dell`art.32 comma 3 del D.Lgs. n.151/2001, come modificato dall`art. 1, comma 339, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228 il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l`indicazione dell`inizio e della fine del periodo di congedo.
Costi
Nessun costo
Modalità di Pagamento
Nessun costo
Documenti
Autocertificazione di nascita se non è già stata acquisita agli atti dell`Amministrazione
Normativa
L`art. 32 del D.Lgs. 151/2001 per come successivamente modificato e integrato, al comma 1 prevede che “per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell`ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.” Il successivo comma 2 prevede che, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.Ai sensi dell`art. 33 del D.Lgs. 151/2001, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell`articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell`ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all`articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all`articolo 42, comma 1.Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l`altro genitore non ne abbia diritto.Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell`articolo 32.Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In tale ipotesi, l`art. 36 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l`età del minore, entro otto anni dall`ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L`indennità di cui all`articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall`ingresso del minore in famiglia.
Incaricati a cui chiedere informazioni
Alessia Gaggioli tel. 0573/374288 Laura Baldi tel. 0573/374325
Strumenti di tutela
Ai sensi dell`art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il provvedimento finale è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato entro il termine di 30 giorni. E` fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.). Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on line http://pistoia.difesacivica.it/) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza. Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico Territoriale.
Servizio Competente
Servizio Affari Generali...
Nominativo del Resp. Proc.
Dr.ssa Alessia Gaggioli
Telefono del Resp. Proc.
0573/374288
eMail del Resp. Proc.
Nominativo dell'incaricato del potere sostitutivo
Laura Baldi
Telefono dell'incaricato del potere sostitutivo
0573/374325
eMail dell'incaricato del potere sostitutivo

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