Articolo 85 - Superfici
fondiari minime ai sensi dell’art. 41
comma 2 lettera b)
della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1
1.
Per la realizzazione di nuovi
edifici rurali ad uso abitativo l'azienda agricola deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
Tabella A:
Requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la
realizzazione di una unità abitativa
TIPOLOGIA PRODUTTIVA |
Superficie |
Prodotto |
Tipologia del |
Ore lavoro |
|
ha. |
q.li |
|
h |
Viticoltura |
3.0 |
210 |
Uva |
1.750 |
Olivicoltura |
5.0 |
100 |
Olive |
1.750 |
Seminativo
cerealicolo-foraggero |
20.0 |
1.500 |
Mais (o in rapporto alle rese medie
INEA delle altre colture) |
1.000 |
Frutticoltura |
3.0 |
500 |
Mele (o in rapporto alle rese
medie INEA delle altre colture) |
1.800 |
Orticoltura in pieno campo |
2.0 |
600 |
Pomodori (o in rapporto alle rese
medie INEA delle altre colture) |
2.500 |
Floricoltura in pieno campo |
1.6 |
|
|
2.500 |
Vìvaismo |
2.5 |
|
|
2.500 |
Ortoflorovivaismo in coltura
protetta |
0.8 |
|
|
2.000 |
Silvicoltura(bosco ceduo) |
35.0 |
|
|
1.500 |
Silvicoltura (bosco d'alto
fusto) |
25.0 |
|
|
1.500 |
Arboricoltura da legno |
30.0 |
|
|
1.500 |
Castanicoltura da frutto |
8.0 |
200 |
Castagne |
2.000 |
( ) in zona montana
L.991/52 e L.94/96
2.
La realizzazione di nuove unità
abitative rurali è consentita solo se riferita alle esigenze di residenza sul
fondo dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), così come definito dalle vigenti
norme in materia, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attività agricola.
3.
Per i fondi rustici con terreni
a diversa tipologia produttiva la superficie fondiaria minima si intende
raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti
dividendo la superficie dei terreni di ciascuna tipologia produttiva per le
relative superfici fondiarie minime precedentemente definite. La verifica delle
superfici è svolta con riferimento a classi colturali e non a singole colture.
Allo stesso modo si opera per la verifica della produzione lorda vendibile.
Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici
esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R. 3 Gennaio
2005, n. 1.
4.
Per le aziende vivaistiche, le
colture specialistiche in contenitore (vasetteria), laddove è presente una
totale o parziale impermeabilizzazione del suolo con impianti di irrigazione,
tale tipologia produttiva è assimilabile alla coltura protetta, ai fini del
calcolo della superficie fondiaria minima.
5.
Per la realizzazione di
ulteriori unità abitative oltre la prima l'azienda dovrà essere in possesso dei
parametri di cui alla Tabella A in misura multipla corrispondente.
6.
Le aziende in possesso dei
requisiti di cui alla tabella A possono costruire, ai sensi del Titolo IV Capo
III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e della D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R,
unità abitative della dimensione massima di 110 mq di superficie utile dei vani
abitabili definiti ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975. Gli strumenti urbanistici
comunali possono fissare dimensioni diverse per le nuove unità abitative
rurali. A titolo orientativo si suggerisce di assumere una superficie utile
lorda omnicomprensiva non superiore a 160 mq.
7.
II Comune definisce le
caratteristiche tipologico-costruttive degli edifici e degli elementi
architettonici nonché i materiali da impiegare nella costruzione dei nuovi
edifici per abitazione al fine di promuovere un'edilizia abitativa qualificata
e tipologicamente coerente con il contesto agricolo-paesaggistico in cui si
inserisce. Si suggerisce anche di definire norme per la localizzazione dei
nuovi edifici per abitazione con lo scopo di favorirne l'avvicinamento o
l'aggregazione agli edifici esistenti evitandone la realizzazione nel
territorio aperto.
8.
Per la costruzione di nuovi
annessi l'azienda agricola deve mantenere in produzione una superficie
fondiaria minima non inferiore al 50% di quelle indicate nella tabella A.
Per i
fondi rustici con terreni a diversa tipologia produttiva la superficie
fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la
somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie dei terreni di ciascuna
tipologia produttiva per le relative superfici fondiarie minime come sopra
definite. La verifica delle superfici è svolta con riferimento a classi
colturali e non a singole colture.
Anche
in questo caso resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero
degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 1 della L.R.
3 Gennaio 2005, n. 1 .
9.
Le aziende in possesso di
requisiti uguali o superiori a quelli indicati nella tabella A, previa
presentazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale (P.A.P.M.A.A.), possono costruire annessi delle seguenti dimensioni:
Tabella B: Dimensione
degli annessi di aziende agricole con requisiti corrispondenti a quelli
indicati nella tabella A
TIPOLOGIA |
DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta) |
||
MEZZI DI
PRODUZIONE |
PRODOTTO |
UFFICI |
|
Viticoltura |
100 |
150 |
50 |
Olivicoltura |
120 |
100 |
50 |
Seminativo |
200 |
(silos) |
30 |
Frutticoltura |
120 |
100 |
50 |
Orticoltura |
80 |
100 |
50 |
Floricoltura |
100 |
150 |
100 |
Vivaismo |
150 |
150 |
100 |
Silvicoltura |
100 |
|
30 |
Castanicoltura |
100 |
100 |
30 |
10.
Le aziende con requisiti
superiori a quelli indicati nella tabella A possono realizzare annessi con dimensione massima aumentata in
proporzione alla superficie, ad eccezione degli uffici, il cui aumento in
proporzione è consentito solo per le aziende vivaistiche, fino ad un massimo di
mq. 200. Negli altri casi la dimensione degli uffici potrà eccedere quella
prevista dalla tabella B, solo se opportunamente dimostrato all’interno del
Programma che tale esubero è commisurata alla capacità produttiva dell’azienda
agricola, alle attività ad essa connesse ed alle reali necessità
amministrative, tecniche e gestionali della stessa. La dimensione dovrà
comunque essere commisurata anche alla produzione lorda vendibile e alle
ore/lavoro impiegate. Locali con destinazioni diverse da quelle previste dalla
tabella B, quali mense, refettori, spogliatoi, servizi igienici, possono essere
realizzati senza la necessaria presentazione del P.A.P.M.A.A. solo se
consentiti dagli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di
governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali del Comune. In assenza
della specifica normativa di cui sopra, nel rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie vigenti, potranno essere realizzati, in funzione
del numero degli addetti presenti in azienda e dichiarati nel Programma
Aziendale, secondo i parametri della seguente tabella C:
Tabella C: Dimensione
di mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici a servizio di aziende
agricole con requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A
NUMERO ADDETTI PRESENTI IN AZIENDA |
DIMENSIONE LOCALI (mq S.U. netta/addetto) |
|
(Titolari, familiari coadiuvanti, salariati
fissi) |
MENSE e REFETTORI |
SPOGLIATOI e SERVIZI IGIENICI |
fino a 20 |
7,00 mq |
1,40 mq. |
da 21 a 50 |
6,00 mq. |
1,40 mq. |
oltre 50 |
5,00 mq. |
1,40 mq. |
11. Per le aziende cerealicolo-foraggere che svolgono
anche attività di allevamento di bestiame, la dimensione delle stalle viene
fissata come segue:
per bovini ed equini |
25 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari |
per suini |
30 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari |
per gli ovini |
40 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari |
per gli allevamenti
avicunicoli |
50 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici necessari |
Si
specifica che per i seminativi si intende tutte le superfici a foraggere.
12.
Le aziende con superficie
fondiaria compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma
8, previa presentazione del Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento
Agricolo Ambientale, possono costruire solo annessi per le seguenti
destinazioni e dimensioni:
Tabella D: Dimensione degli annessi
di aziende agricole con superficie fondiaria
compresa fra quelle della tabella A e le superfici minime di cui al comma 8
|
DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta) |
|
TIPOLOGIA PRODUTTIVA |
MEZZI DI PRODUZIONE |
PRODOTTO |
Viticoltura |
30 |
35 |
Olivicoltura |
35 |
15 |
Seminativo Cerealico
Foraggero |
45 |
-- |
Frutticoltura |
30 |
30 |
Orticoltura |
25 |
35 |
Floricoltura |
25 |
35 |
Vivaismo |
30 |
45 |
Silvicoltura |
30 |
- |
Castanicoltura da frutto |
30 |
30 |
13.
Le aziende con requisiti di cui
al comma 12 possono realizzare annessi con dimensione massima aumentata in
proporzione alla superficie.
14.
La costruzione di annessi a
servizio di aziende con superficie fondiaria compresa fra le superfici minime
di cui al comma 8 e 6.000 mq. può
essere consentita, solo se opportunamente disciplinata dagli strumento
urbanistici Comunali. A titolo orientativo si suggerisce di consentire alle
aziende con dimensioni sopraccitate la costruzione di un annesso di dimensione
pari a 30 mq. con altezza massima necessaria al rimessaggio dei mezzi agricoli
e comunque non superiore a 2,60 mt. salvo
eventuali motivate e documentate specifiche esigenze. La realizzazione di questi annessi, per i quali si
prescinde dal Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale, dovrà comunque essere subordinata alla sottoscrizione da parte del
proprietario del fondo, di una convenzione o di un atto d'obbligo unilaterale,
da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, in cui
si stabilisca l'obbligo, per il richiedente:
a)
di non modificare la
destinazione d'uso agricola dell'annesso;
b)
di non alienare separatamente
dall'annesso il fondo cui si riferisce;
c)
di mantenere il fondo in
produzione e di effettuarne la manutenzione ambientale;
d)
di assoggettarsi alla
demolizione dell'annesso in caso di inadempimento.
15. La realizzazione di strutture strettamente
collegate alla produzione aziendale, quali le serre fisse, l’utilizzo delle
quali non è sotteso a rigidi criteri tecnico-colturali ma bensì a scelte
imprenditoriali connesse alla diversa utilizzazione per quantità e qualità dei
fattori della produzione, non sono sottoposte al rispetto delle superfici
fondiarie minime di cui al comma 8. La realizzazione di serre fisse è
consentita solo se opportunamente dimostrato all’interno del Programma che tali
strutture sono commisurate alla capacità produttiva dell’azienda. Le serre
fisse, realizzate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo
IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, non possono mutare la destinazione
d’uso agricola e sono sottoposte a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 41
della L.R. 1/2005, così come modificato dall’art. art. 43 della Legge di
manutenzione dell’ordinamento regionale n. 62/2008.
16.
Nelle aree dei distretti rurali
riconosciuti ai sensi della L.R. 21/2004 le superfici previste dalle tabelle B,
C e D sono aumentate del 25%.