Articolo 80 -
Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
1.
Le zone ad esclusiva o
prevalente funzione agricola, costituiscono l’ambito di applicazione del Titolo
IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1. Tali zone sono individuate dai
P.S. e dagli altri atti di governo del territorio, applicando le prescrizioni
del P.I.T. e sulla base delle indicazioni contenute nella tavola P04 e nei
seguenti commi.
2.
Sono di norma da considerarsi
aree a prevalente funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi
territoriali di paesaggio:
a)
le aree silvo-pastorali ed
agricolo forestali della Montagna;
b)
le aree dell’alta collina e dei
crinali del Montalbano a prevalenza di bosco;
c)
le aree della collina arborata;
d)
le aree di pianura
dell’agricoltura promiscua;
e)
le aree della bonifica storica
della Valdinievole.
3.
Sono di norma da considerarsi
aree ad esclusiva funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi
territoriali di paesaggio:
a)
le aree della pianura pistoiese
ad agricoltura specializzata vivaistico ornamentale;
b)
le aree della pianura della
Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.
4.
I Comuni possono, con adeguata
motivazione, e previa valutazione della struttura aziendale, delle capacità
produttive del suolo, delle caratteristiche del paesaggio, delle limitazioni
agli usi agricoli o al contrario dei progetti di infrastrutturazione agricola
del territorio, specificare e modificare le perimetrazioni delle zone ad
esclusiva o prevalente funzione agricola rispetto a quanto indicato ai precedenti
punti.
5.
Sono individuate, ai sensi del
comma 3 dell’art. 39 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, le aree relative ai
sottosistemi territoriali di paesaggio delle aree agro-forestali della Montagna
Pistoiese e le alte colline pistoiesi e della Valdinievole a prevalenza di
bosco.
6.
All’interno delle aree a
prevalente od esclusiva funzione agricola sono individuate, ai sensi del comma
3 dell’art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 le sottozone così come
individuate nella Parte II Titolo II Capo IV della presente disciplina.
7.
Annualmente, con Determina
Dirigenziale si provvede ad aggiornare la banca dati e la Tavola P04 che
costituisce il riferimento per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento
Agricolo Ambientale istituiti ai sensi dell’art. 42 della L.R. 3 Gennaio 2005,
n. 1 e dell’art. 9 del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.