Articolo 80 - Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola

 

1.         Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola, costituiscono l’ambito di applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1. Tali zone sono individuate dai P.S. e dagli altri atti di governo del territorio, applicando le prescrizioni del P.I.T. e sulla base delle indicazioni contenute nella tavola P04 e nei seguenti commi.

 

2.         Sono di norma da considerarsi aree a prevalente funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio:

a)         le aree silvo-pastorali ed agricolo forestali della Montagna;

b)         le aree dell’alta collina e dei crinali del Montalbano a prevalenza di bosco;

c)          le aree della collina arborata;

d)         le aree di pianura dell’agricoltura promiscua;

e)          le aree della bonifica storica della Valdinievole.

 

3.         Sono di norma da considerarsi aree ad esclusiva funzione agricola, le aree comprese nei seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio:

a)         le aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico ornamentale;

b)         le aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.

 

4.         I Comuni possono, con adeguata motivazione, e previa valutazione della struttura aziendale, delle capacità produttive del suolo, delle caratteristiche del paesaggio, delle limitazioni agli usi agricoli o al contrario dei progetti di infrastrutturazione agricola del territorio, specificare e modificare le perimetrazioni delle zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola rispetto a quanto indicato ai precedenti punti.

 

5.         Sono individuate, ai sensi del comma 3 dell’art. 39 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, le aree relative ai sottosistemi territoriali di paesaggio delle aree agro-forestali della Montagna Pistoiese e le alte colline pistoiesi e della Valdinievole a prevalenza di bosco.

 

6.         All’interno delle aree a prevalente od esclusiva funzione agricola sono individuate, ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 le sottozone così come individuate nella Parte II Titolo II Capo IV della presente disciplina.

 

7.         Annualmente, con Determina Dirigenziale si provvede ad aggiornare la banca dati e la Tavola P04 che costituisce il riferimento per i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale istituiti ai sensi dell’art. 42 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e dell’art. 9 del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R.

 

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